INFORMATIVA SULL’IMPOSTA COMUNALE PROPRIA IN VIGORE DAL 2012
Il D.L 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, istituisce a decorrere dal 2012, l’applicazione in via sperimentale dell’ Imposta municipale propria (IMP).
SONO SOGGETTI ATTIVI DELL’ I.M.P
- tutti i fabbricati, compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze
- le aree fabbricabil
- gli immobili strumentali dei coltivatori diretti.
- i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni.
SONO Soggetti passivi dell’I.M.P.
- il proprietari, i titolari di diritti reali di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi e di superficie.
AREE FABBRICABILI
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.
Il Contribuente ha l’obbligo di dichiarare i deprezzamenti applicati al valore dell'area fabbricabile con apposita dichiarazione sostitutiva
FABBRICATI RURALI ISCRITTI A CATASTO TERRENI
Si ricorda che vi è l’obbligo di presentare dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30/11/2012.
L’acconto I.M.P. è corrisposto sulla base delle unità immobiliari similari già iscritte al catasto edilizio urbano.
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Le pertinenze dell’abitazione principale sono immobili classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali.
Si ricorda che dal 2012 le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti sono considerate come “seconde case” ai fini dell’ I.M.P.
TERRENI AGRICOLI
Sono esenti dall’ I.M.P. in quanto il Comune ricade in zona montana.
RIDUZIONI
La base imponibile I.M.P. è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; l’inagibilità o l’inabilità devono essere accertate o definite con le modalità indicate dall’art. 7 del regolamento comunale I.M.P. a mezzo di dichiarazione sostitutiva (vedere allegati)
DETRAZIONE PER L ‘ABITAZIONE PRINCIPALE
(Ex art. 13 D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni da L. 22/12/2011 n. 214)
Per l’abitazione principale e le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta,
€ 200,00 rapportati al periodo dell’anno di validità del requisito e alla percentuale di possesso dell’immobile.
Alla predetta detrazione si aggiunge una maggiorazione pari a
€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale. (Tale maggiorazione non può superare € 400,00).
L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai seguenti casi sotto elencati e meglio specificati nell’art. 7 del regolamento comunale I.M.P. :
- al soggetto separato che non risulta assegnatario della casa coniugale.
- al soggetti anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero / sanitario.
ALIQUOTE DA UTILIZZARE PER IL VERSAMENTO
Per il versamento di acconto si utilizzano le seguenti aliquote statali, fissate dall’art. 13 D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214
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ALIQUOTA ORDINARIA
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7,6 per mille della base imponibile
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ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (al massimo una pertinenza per tipo, di categoria catastale C/2, C/6 e C/7.)
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4,0 per mille della base imponibile
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ALIQUOTA RIDOTTA PER FABBRICATI AD USO STRUMENTALE, ex art. 9 comma 3/bis, DL n. 557/93, convertito con modificazioni dalla legge 133/1994 (utilizzati da imprenditori agricoli).
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2,0 per mille della base imponibile
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SCADENZE E MODALITA' PER IL PAGAMENTO
SOLO PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE:
- pagamento in due rate: (prima rata "1/2" entro il 18/06/2012, conguaglio entro il 17/12/2012).
- pagamento in tre rate: (prima rata "1/3" entro il 18/06/2012, seconda rata "1/3" entro il 17/09/2012, conguaglio entro il 17/12/2012).
PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI CHE NON SONO ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE:
pagamento esclusivamente in due rate, per ciascuna delle quali si farà contestualmente un versamento allo Stato e uno al Comune.
- prima rata entro il 18/06/2012 pari al 50% dell'importo calcolato con l'aliquota del 7,6 per mille, suddiviso come segue: 3,8 per mille per lo Stato e 3,8 per mille al Comune.
conguaglio entro il 17/12/2012 applicando le aliquote stabilite dal Comune e dallo Stato.
I versamenti vanno effettuati esclusivamente con MODELLO F24.
I codici tributo F24 sono i seguenti:
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3912
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ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE - COMUNE
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3913
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FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - COMUNE
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AREE FABBRICABILI - COMUNE
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AREE FABBRICABILI - STATO
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ALTRI FABBRICATI - COMUNE
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3919
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ALTRI FABBRICATI - STATO
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